Sentenza 127/2015 (ECLI:IT:COST:2015:127)
Massima numero 38452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  12/05/2015;  Decisione del  12/05/2015
Deposito del 01/07/2015; Pubblicazione in G. U. 08/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Variazioni dell'indennità integrativa speciale - Meccanismo di calcolo applicabile a quanti abbiano fruito del pensionamento anticipato - Previsione che, sin dall'entrata in vigore della legge n. 730 del 1983, le variazioni debbano essere calcolate sulla quota dell'indennità "effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio" - Ritenuta retroattività della norma censurata che, dietro la dichiarata natura interpretativa, introdurrebbe un significato nuovo - Asserita violazione dei principi di certezza del diritto, di ragionevolezza, di affidamento e di parità processuale delle parti - Insussistenza - Norma interpretativa che attribuisce al testo un significato compatibile con la sua formulazione e interviene a comporre un conflitto ermeneutico - Norma dettata da motivi imperativi d'interesse generale, quale la salvaguardia dell'equilibrio complessivo del sistema previdenziale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 18, commi 6, 7 e 8 del d. l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 15 luglio 2011, n. 11), che incide sul meccanismo di calcolo delle variazioni dell'indennità integrativa speciale, spettante a quanti abbiano fruito del pensionamento anticipato, e stabilisce che, sin dall'entrata in vigore della legge n. 730 del 1983, tali variazioni si debbano calcolare sulla quota dell'indennità effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione del servizio. La norma oggetto del giudizio, infatti, ha natura effettivamente interpretativa, in quanto attribuisce al testo interpretato un significato compatibile con la sua formulazione letterale e interviene a comporre un conflitto ermeneutico, prediligendo una delle soluzioni già sperimentate dalla giurisprudenza contabile. L'intervento del legislatore, compatibilmente con i principi affermati dalla Corte EDU, opera un bilanciamento tra la tutela previdenziale e le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia della concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie, senza comprimere in modo sproporzionato i diritti dei singoli lavoratori che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato. Non sussiste neanche l'asserita lesione di un affidamento consolidato e meritevole di tutela, giacché esso non può sorgere sulla base di una interpretazione contrastata ed incerta. Non è condivisibile, infine, la censura relativa all'ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto la disciplina censurata si limita a disporre in via generale ed astratta, muovendosi su un piano distinto da quello della applicazione giudiziale e, per espressa previsione, non sovverte il giudicato già formatosi.

Per l'affermazione che la norma interpretativa può convalidare un orientamento giurisprudenziale minoritario, essendo sufficiente che essa imponga una delle possibili varianti di senso del testo originario, v. la citata sentenza n. 227/2014.

Per l'affermazione secondo cui alla Corte costituzionale non è demandato un giudizio di fondatezza circa le divergenti interpretazioni emerse prima dell'intervento legislativo chiarificatore, v. la citata sentenza n. 170/2008.

Per l'affermazione che la norma CEDU, nel momento in cui va a integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., diviene oggetto di bilanciamento, v. la citata sentenza n. 317/2009.

Nel senso che l'operazione di bilanciamento in cui viene coinvolta la norma CEDU è finalizzata all'integrazione delle tutele e non all'affermazione della primazia del diritto nazionale, v. la citata sentenza n. 264/2012.

Per l'affermazione secondo cui dai principi della CEDU non deriva alcun divieto assoluto di norme interpretative, v. le citate sentenze nn. 257/2011 e 311/2009.

Per la valorizzazione, in materia pensionistica, della necessità del bilanciamento tra tutela previdenziale ed esigenze di contenimento della spesa pubblica, v. le citate sentenze nn. 361/1996, 240/1994 e 119/1991.

Nel senso che le finalità perequative e di complessivo riequilibrio delle risorse sono idonee a giustificare anche modificazioni sfavorevoli di trattamenti economici con esiti privilegiati, v. la citata sentenza n. 74/2008.

Per l'affermazione che, in materia di rapporti di durata, non si può discorrere di un affidamento legittimo nella loro immutabilità, v. la citata sentenza n. 1/2011.

Per l'affermazione che un legittimo affidamento non può sorgere sulla base di una interpretazione contrastata ed incerta, v. la citata sentenza n. 156/2014.

Nel senso che non può dirsi violata la funzione giurisdizionale per il solo fatto che il legislatore intervenga con una disposizione destinata a muoversi sul piano generale ed astratto e a costituire il modello normativo, cui la decisione del giudice si deve attenere, v. la citata sentenza n. 432/1997.

Per l'affermazione che la legge interpretativa opera su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale, v. la citata sentenza n. 15/2012.

Nel senso che la cosa giudicata costituisce il limite invalicabile di ogni legge di interpretazione autentica e di ogni legge retroattiva, v. la citata sentenza n. 118/1957.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 6

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 7

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 8

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6