Ordinanza 128/2015 (ECLI:IT:COST:2015:128)
Massima numero 38453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 01/07/2015; Pubblicazione in G. U. 08/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, quinto comma, cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. a seguito della sentenza n. 68 del 2012 - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Censura di norme inconferenti - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, 5° comma cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012». La questione è formulata in termini astratti - vizio che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza - atteso che, con la sentenza impugnata nel giudizio a quo, gli imputati sono stati condannati per un diverso titolo di reato (art. 605 cod. pen.) e che la configurabilità della più grave fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. e delle relative circostanze attenuanti speciali è meramente ipotetica. Inoltre, il giudice a quo impugna una norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure, posto che il quinto comma dell'art. 99 cod. pen. si limita a introdurre un'ipotesi di recidiva obbligatoria, mentre il lamentato vulnus costituzionale scaturirebbe semmai dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005), che pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., divieto la cui applicabilità all'ipotesi di recidiva obbligatoria appare peraltro dubbia.

Sulla manifesta inammissibilità della questione per inesatta identificazione della norma da censurare, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 358/2010, 198/2007 e 42/2007.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 99  co. 5

legge  05/12/2005  n. 251  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte