Sentenza 130/2015 (ECLI:IT:COST:2015:130)
Massima numero 38455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  26/05/2015;  Decisione del  26/05/2015
Deposito del 07/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Proventi derivanti dalle concessioni petrolifere - Autorizzazione ad utilizzarli per spese di investimento in conto capitale - Contrasto con la disciplina del patto di stabilità interno, che (nel testo vigente a luglio 2014) non annoverava, tra le spese esonerate dal rispetto del patto, quelle di investimento finanziate con i proventi derivanti dall'attività di estrazione di idrocarburi - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la legge della Regione Basilicata dell'11 luglio 2014, n. 17, che autorizza la Regione a effettuare pagamenti per spese di investimento in conto capitale fino a un importo corrispondente a quello dei proventi derivanti dalle attività di estrazione di idrocarburi, comprese le cosiddette royalties, in deroga così ai limiti stabiliti dalla legge statale (in particolare: art. 32, quarto comma, legge n. 183 del 2011). La normativa impugnata, infatti, altera il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, sottraendo allo Stato delle entrate certe, e viola pertanto la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, perché autorizza la Regione a effettuare delle spese che non sono comprese nell'elenco di quelle consentite dalla normativa statale. Poiché invece è proprio prerogativa statale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ne deriva l'incostituzionalità della norma censurata, a nulla rilevando la successiva modifica in melius che il legislatore statale ha apportato all'elenco delle spese consentite, dal momento che le norme impugnate vanno valutate sulla base dei parametri normativi vigenti al momento della loro emanazione, e non di quelli eventualmente intervenuti successivamente. È pertanto assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità dedotto, relativo al mancato rispetto del diritto comunitario di cui all'art. 119, primo comma, Cost.

Sul rispetto delle norme statali che disciplinano il patto di stabilità interno, in quanto espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 28/2013 e 155/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  11/07/2014  n. 17  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  12/11/2011  n. 183  art. 32    co. 4