Imposte e tasse - Maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dall'aumento della platea dei contribuenti soggetti all'"addizionale" IRES (c.d. Robin Tax ), previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge impugnato - Destinazione al bilancio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Ricorrenza delle condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 61, primo comma, alinea e lett. a), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnati dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destinano al bilancio dello Stato le maggiori entrate derivanti dall'aumento della platea dei contribuenti soggetti all'"addizionale" IRES (c.d. Robin Tax), previsto dall'art. 5, primo comma, del medesimo decreto impugnato. Risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio in quanto: l'"addizionale" IRES manifesta natura tributaria ed è presente il carattere della novità del tributo. Non sussiste, infine, alcun dubbio circa la specifica destinazione dell'aumento di gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello stesso indicate nella legge medesima.
Sull'ammissibilità nel giudizio in via principale delle questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili e sempre che sia raggiunta la «soglia minima di chiarezza e completezza», v. le citate sentenze nn. 207/2014, 255/2013, 187/2013, 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989.
Sulla necessità che le interpretazioni prospettate dal ricorrente non siano implausibili o irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale non può essere azionato con la sola finalità di definire un mero contrasto interpretativo, v. le citate sentenze nn. 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989.
Sul principio della necessaria allegazione del danno e sul suo ambito di applicazione, v. le citate sentenze nn. 207/2014 e 246/2012.
Sulla cessazione degli effetti della norma dichiarata illegittima, v. la citata sentenza n. 10/2015.
Sulla conservazione della natura di tributi erariali dei tributi istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito sia parzialmente destinato ad un ente territoriale, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 123/2010, 216/2009, 397/2005, 37/2004 e 296/2003.
Sul potere del legislatore statale di modificare, diminuire o sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, v. le citate sentenze nn. 241/2012, 298/2009, 256/2007, 155/2006, 138/1999.
Sull'obbligo per lo Stato di rispettare le condizioni cui l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 subordina la deroga al principio generale di destinazione alla Regione siciliana dei tributi riscossi nel territorio della Regione stessa, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 207/2014, 145/2014, 97/2013, 42/2013, 241/2012, 143/2012, 142/2012, 135/2012 e 99/2012.
Sulla natura erariale dell'imposta sui redditi delle società e sulla qualificazione dell'«addizionale» IRES alla stregua di una maggiorazione d'aliquota, v. la citata sentenza n. 10/2015.