Sentenza 131/2015 (ECLI:IT:COST:2015:131)
Massima numero 38457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  27/05/2015;  Decisione del  27/05/2015
Deposito del 07/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38456  38458


Titolo
Imposte e tasse - Maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall'art. 28, comma 1, lettera a ), della legge n. 183 del 2011 - Destinazione al bilancio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Ricorrenza delle condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, per ricorrenza delle condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnato dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destina al bilancio dello Stato le maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a) della l. n. 183 del 2011. Quest'ultima norma già aveva previsto la destinazione allo Stato delle entrate in esame, riscosse sul territorio della Regione siciliana, per la durata di cinque anni ed era stata giudicata non costituzionalmente illegittima. La disposizione oggi impugnata si è limitata ad estendere temporalmente la destinazione di tale nuova entrata a copertura delle spese per i giudici ausiliari e per il tirocinio formativo, così che risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio.

Sulla non illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, lett. a) della l. n. 183 del 2011, che prevedeva la destinazione allo Stato delle entrate, riscosse sul territorio della Regione siciliana, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione, v. la citata sentenza n. 265/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 85  co. 1

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2