Imposte e tasse - Maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall'art. 28, comma 1, lettera a ), della legge n. 183 del 2011 - Destinazione al bilancio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Ricorrenza delle condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per ricorrenza delle condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnato dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destina al bilancio dello Stato le maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a) della l. n. 183 del 2011. Quest'ultima norma già aveva previsto la destinazione allo Stato delle entrate in esame, riscosse sul territorio della Regione siciliana, per la durata di cinque anni ed era stata giudicata non costituzionalmente illegittima. La disposizione oggi impugnata si è limitata ad estendere temporalmente la destinazione di tale nuova entrata a copertura delle spese per i giudici ausiliari e per il tirocinio formativo, così che risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio.
Sulla non illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, lett. a) della l. n. 183 del 2011, che prevedeva la destinazione allo Stato delle entrate, riscosse sul territorio della Regione siciliana, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione, v. la citata sentenza n. 265/2012.