Imposte e tasse - Maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dalla norma di interpretazione autentica in materia di detrazione IVA posta dall'art. 55, comma 1, del medesimo decreto-legge impugnato - Destinazione al bilancio dello Stato - Difetto del carattere di novità dell'entrata, richiesto dalla normativa di attuazione statutaria quale requisito per derogare al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale statutariamente regolata - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, l'art. 61, primo comma, alinea e lett. a) del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, primo comma, dello stesso decreto anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana. La norma impugnata, nel prevedere la destinazione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dalla norma di interpretazione autentica di cui al summenzionato art. 55, primo comma, del medesimo decreto, difetta del carattere di novità dell'entrata, richiesto dalla normativa di attuazione statutaria quale requisito per derogare al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi riscossi nel suo territorio.