Imposte e tasse - Disposizioni antielusive in materia di imposte sui redditi - Operazioni finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi tributari - Previsione che l'avviso di accertamento sia emanato previa assunzione di chiarimenti da rendersi nel termine di sessanta giorni - Inosservanza del termine dilatorio sanzionata con la nullità dell'avviso di accertamento - Asserita disparità di trattamento in relazione al principio generale antielusivo in materia tributaria nonché alla speciale norma antielusiva in materia di imposta di registro, che non prevederebbero la sanzione della nullità - Asserita violazione dell'obbligo tributario per estraneità della sanzione alla sostanza del contraddittorio - Insussistenza - Inappropriata configurazione delle fattispecie assunte quali tertia comparationis - Sanzione a presidio della tutela effettiva del contraddittorio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), censurato, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui sanziona con la nullità l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del contribuente della richiesta di chiarimenti. Il rimettente, per quanto concerne l'asserita violazione del principio di eguaglianza, non ha correttamente configurato i tertia comparationis, invocando, da un lato, il principio generale antielusivo - rispetto al quale la disciplina in esame avrebbe carattere ingiustificatamente derogatorio - e, dall'altro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che, in tema di applicazione dell'imposta di registro, non prevede espressamente la partecipazione del contribuente e la connessa sanzione della nullità in caso di violazione del contraddittorio. Il principio antielusivo infatti - diversamente da quanto argomentato dal rimettente sulla base di un presunto diritto vivente - non impedisce, con riguardo alle fattispecie non riconducibili all'art. 37-bis del d.P.R. in esame, che debba essere instaurato il previo contraddittorio tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente né esclude che il vizio del contraddittorio richiamato produca la nullità dell'atto impositivo. In relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la mancata espressa previsione del contradditorio anticipato non ostacola l'applicazione del principio generale di partecipazione del contribuente al procedimento; non sussiste, dunque, alcuna disparità di trattamento. Per quanto attiene al secondo parametro evocato, non vi è lesione del principio che impone a tutti l'adempimento delle obbligazioni tributarie, giacché la nullità dell'avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio in esame, diversamente da quanto argomentato nell'ordinanza di rimessione, non è posta a presidio di un mero requisito formale del procedimento, ma svolge una funzione di tutela effettiva del contraddittorio, il cui rispetto è particolarmente necessario in sede di accertamento delle fattispecie elusive, per il ruolo che gli elementi forniti dal contribuente possono svolgere.
Per l'affermazione secondo cui, ai fini della violazione del principio di eguaglianza, è necessaria l'esistenza di un principio generale rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, v. la citate sentenze nn. 43/1989 e 1064/1988.