Ordinanza 133/2015 (ECLI:IT:COST:2015:133)
Massima numero 38460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 07/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Caccia - Norme della Regione Veneto - Comitato direttivo degli Ambiti territoriali di caccia - Nomina dei membri da parte della Provincia - Previsione che tre di essi siano designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale - Censura di norma inconferente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 37 del 1997), censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto - disciplinando la nomina, da parte della Provincia, dei membri del Comitato direttivo degli Ambiti territoriali di caccia e stabilendo, in particolare, che tre di essi siano designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale - contrasterebbe con la pertinente normativa statale (art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992) che assicura la presenza nel suddetto organo direttivo, tra gli altri, di rappresentanti delle sole associazioni venatorie nazionali. Invero, come riferito dallo stesso rimettente, il giudizio a quo ha per oggetto l'impugnazione di atti relativi alla nomina dei membri del Comitato direttivo dei Comprensori alpini, tra i quali sono presenti rappresentanti delle associazioni venatorie regionali. I Comprensori alpini sono strutture associative operanti nella zona faunistica delle Alpi, alle quali la legge regionale del 1993 dedica una disposizione speciale (art. 24) con riguardo anche ai criteri di nomina dei membri del Comitato direttivo, designati dalla Provincia "nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992". Pertanto, il denunciato art. 21, comma 5, relativo agli Ambiti territoriali di caccia, non si applica alla nomina dei componenti del Comitato direttivo dei Comprensori alpini.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  09/12/1993  n. 50  art. 21  co. 5

legge della Regione Veneto  12/09/1997  n. 37  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte