Sentenza 57/2024 (ECLI:IT:COST:2024:57)
Massima numero 46081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  20/03/2024;  Decisione del  20/03/2024
Deposito del 15/04/2024; Pubblicazione in G. U. 17/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46079  46080


Titolo
Miniere, cave e torbiere - In genere - Norme della Regione Campania - Contributo a carico dei soggetti esercenti l'attività estrattiva - Ripartizione dell'ammontare complessivo - Contributo destinato per il 50% ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50% a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 153001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, sollevata dal Tribunale di Napoli, decima sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50% ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50% del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all’attività estrattiva. La denunciata disparità di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attività non è predicabile, per la chiara disomogeneità delle situazioni messe a raffronto. Il 50% del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale, da cui emerge l’allineamento del contributo alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito. In questo senso, non presenta aspetti di irragionevolezza, né risulta discriminatoria, la scelta discrezionale del legislatore regionale di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva, anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell’ambiente che risultano sì ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Nemmeno la destinazione del restante 50% del contributo a spese riferibili all’attività estrattiva appare irragionevole: esso, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti e sovvenzionati da altre disposizioni regionali (quali gli obblighi di recupero ambientale di cui all’art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, o le spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto), con la conseguenza che questi ultimi non risultano sovrapponibili al primo. Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all’attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione. (Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44915; S. 89/2018 - mass. 40741).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  30/01/2008  n. 1  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte