Agricoltura - Norme della Regione Sardegna - Promozione del settore agroalimentare regionale - Istituzione di un contrassegno e di un marchio collettivo di qualità - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso, a seguito di ius superveniens , in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - Estinzione del processo.
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lett. r), e 120, primo comma, Cost., nonché all'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) - degli artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014, n. 16, che, al fine di promuovere il settore agroalimentare regionale, istituiscono un contrassegno ed un marchio collettivo di qualità. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso (determinata dalla circostanza che la sopravvenuta legge regionale n. 30 del 2014 ha modificato in plurimi punti la normativa impugnata) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
In senso conforme, v., da ultimo, la citata ordinanza n. 9/2015.