Ordinanza 136/2015 (ECLI:IT:COST:2015:136)
Massima numero 38463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
10/06/2015; Decisione del
10/06/2015
Deposito del 07/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Lombardia - Regime dell'attività di cava - Previsione della corresponsione al titolare del diritto sul giacimento, in caso di concessione a terzi e per tutta la durata della concessione, di un indennizzo annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione - Previsione che il titolare del diritto sul giacimento minerario, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione alla coltivazione, può far pervenire a chi abbia presentato la richiesta di sfruttamento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Lombardia - Regime dell'attività di cava - Previsione della corresponsione al titolare del diritto sul giacimento, in caso di concessione a terzi e per tutta la durata della concessione, di un indennizzo annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione - Previsione che il titolare del diritto sul giacimento minerario, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione alla coltivazione, può far pervenire a chi abbia presentato la richiesta di sfruttamento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili - in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, della legge della Regione Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, che disciplinano l'attività di cava, impugnati nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che in caso di concessione del giacimento a terzi, al titolare del diritto sul giacimento medesimo sia corrisposto un indennizzo annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione; e, ancora, che il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, della stessa legge regionale, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione alla coltivazione, possa far pervenire, a chi abbia presentato la richiesta di sfruttamento, una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo, ad un compenso annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento. Anzitutto, la questione relativa all'art. 24, comma 1, risulta priva di adeguata motivazione sulla rilevanza, dal momento che questa disposizione, censurata «per le medesime ragioni» prospettate a proposito dell'art. 23, comma 1, riguarda una ipotesi diversa e alternativa rispetto a quella di cui al predetto art. 23, sulla cui base, invece, è stato adottato il provvedimento di concessione di cui si controverte nel giudizio a quo. Il rimettente, inoltre - limitandosi a lamentare che il previsto criterio di indennizzo non consenta al titolare del diritto sul giacimento, gravato dell'onere della concessione a terzi, di ottenere, per il suo sacrificio, un «serio ristoro» o un corrispettivo «ragionevole» - formula un petitum privo di indicazioni di tipo emendativo, devolvendo alla Corte il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate. Tale indeterminatezza finisce per risolversi nella richiesta di una non consentita invasione della sfera della discrezionalità legislativa, in assenza di criteri univoci di commisurazione che rendano una specifica opzione come costituzionalmente imposta.
Sono manifestamente inammissibili - in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, della legge della Regione Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, che disciplinano l'attività di cava, impugnati nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che in caso di concessione del giacimento a terzi, al titolare del diritto sul giacimento medesimo sia corrisposto un indennizzo annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione; e, ancora, che il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, della stessa legge regionale, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione alla coltivazione, possa far pervenire, a chi abbia presentato la richiesta di sfruttamento, una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo, ad un compenso annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento. Anzitutto, la questione relativa all'art. 24, comma 1, risulta priva di adeguata motivazione sulla rilevanza, dal momento che questa disposizione, censurata «per le medesime ragioni» prospettate a proposito dell'art. 23, comma 1, riguarda una ipotesi diversa e alternativa rispetto a quella di cui al predetto art. 23, sulla cui base, invece, è stato adottato il provvedimento di concessione di cui si controverte nel giudizio a quo. Il rimettente, inoltre - limitandosi a lamentare che il previsto criterio di indennizzo non consenta al titolare del diritto sul giacimento, gravato dell'onere della concessione a terzi, di ottenere, per il suo sacrificio, un «serio ristoro» o un corrispettivo «ragionevole» - formula un petitum privo di indicazioni di tipo emendativo, devolvendo alla Corte il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate. Tale indeterminatezza finisce per risolversi nella richiesta di una non consentita invasione della sfera della discrezionalità legislativa, in assenza di criteri univoci di commisurazione che rendano una specifica opzione come costituzionalmente imposta.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
08/08/1998
n. 14
art. 23
co. 1
legge della Regione Lombardia
08/08/1998
n. 14
art. 24
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1