Parlamento - Attribuzione al Senato del potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti (c.d. autodichia) - Deferimento alla Corte di cassazione, da parte di un dipendente del Senato, di una decisione in grado di appello del Consiglio di garanzia del Senato, resa nell'ambito di un giudizio di ottemperanza relativo ad una controversia di lavoro, al fine di ottenerne l'annullamento - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili - Richiesta di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare gli articoli da 72 a 84 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale, nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti del Senato alla tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro insorte con l'amministrazione di quel ramo del Parlamento; ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non consentono il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali previste da tali disposizioni - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti (quest'ultima estesa anche alla Camera dei deputati, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni oggetto del conflitto).
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione (Sezioni unite civili) - adita da un dipendente del Senato per l'annullamento di una decisione resa, in grado di appello, dal Consiglio di garanzia nell'ambito di un giudizio di ottemperanza relativo ad una controversia di lavoro - nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione degli artt. da 72 a 84 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti alla tutela giurisdizionale per le controversie di lavoro che li riguardano; ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non consentono, contro le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ivi previsti, il ricorso in cassazione per violazione di legge, con conseguente asserita lesione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo, secondo e settimo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del conflitto. Sotto il profilo soggettivo, la Corte di cassazione è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli. Parimenti, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartiene. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto in quanto la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di deliberare norme regolamentari che precludano l'accesso dei dipendenti alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro; ovvero, in via subordinata, non consentano il ricorso in cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, il ricorso e l'ordinanza sono notificati anche alla Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.
Sull'irrilevanza della circostanza che l'atto introduttivo del conflitto abbia la forma dell'ordinanza, purché risponda ai contenuti richiesti dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 24, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 315/2006; ordinanze nn. 271/2014, 161/2014, 296/2013, 151/2013, 229/2012, 402/2006 e 129/2005.
Nel senso della inesistenza di un termine per proporre conflitto di attribuzione fra poteri, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 58/2004 e 116/2003; ordinanza n. 61/2000.
Sulla legittimazione della Corte di Cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 40/2015, 69/2013, 14/2013 e 313/2011.
Sulla legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del conflitto fra poteri dello Stato, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 271/2014 e 142/2011.
Sulla necessità che sia disposta, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notifica del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto anche al ramo del Parlamento non ricorrente, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, v. le citate ordinanze nn. 327/2011, 241/2011, 104/2011, 211/2010, 8/2008, 186/2005, 185/2005, 178/2001, 102/2000 e 470/1995.