Presidente della Repubblica - Attribuzione al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e specificamente agli appositi Collegi giudicanti di primo grado e di appello, del potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti (c.d. autodichia) - Deferimento alla Corte di cassazione, da parte di alcuni dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di una decisione del Collegio di appello, resa nell'ambito di un giudizio relativo ad una controversia di lavoro, al fine di ottenerne l'annullamento - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili - Richiesta di dichiarare che non spettava al Presidente della Repubblica deliberare gli artt. 1 e seguenti del decreto presidenziale n. 81 del 1996, integrato dal decreto presidenziale n. 89 del 1996 e modificato dal decreto presidenziale n. 34 del 2008, nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica alla tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro insorte con lo stesso; ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non consentono il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali previste da tali disposizioni - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione (Sezioni unite civili) - adita da alcuni dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per l'annullamento di una decisione resa dal Collegio di appello nell'ambito di un giudizio relativo ad una controversia di lavoro - nei confronti del Presidente della Repubblica, in riferimento alla deliberazione degli artt. l e seguenti del decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81 (integrato e modificato rispettivamente dai decreti presidenziali n. 89 del 1996 e n. 34 del 2008), istitutivo presso il Segretariato generale di un Collegio giudicante di primo grado e di un Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale, nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti alla tutela giurisdizionale per le controversie di lavoro che li riguardano; ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non consentono il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le decisioni dei predetti organi giurisdizionali, con conseguente asserita lesione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, primo comma, e 111, primo e settimo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del conflitto. Sotto il profilo soggettivo, la Corte di cassazione è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli. Parimenti, la Presidenza della Repubblica è legittimata ad essere parte del conflitto. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto in quanto la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Presidenza della Repubblica di deliberare norme regolamentari che precludano l'accesso dei dipendenti alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro; ovvero, in via subordinata, non consentano il ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.
Sull'irrilevanza della circostanza che l'atto introduttivo del conflitto abbia la forma dell'ordinanza, purché risponda ai contenuti richiesti dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 24, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 315/2006; ordinanze nn. 271/2014, 161/2014, 296/2013, 151/2013, 229/2012, 402/2006 e 129/2005.
Nel senso della inesistenza di un termine per proporre conflitto di attribuzione fra poteri, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 116/2003; ordinanza n. 366/2008.
Sulla legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 40/2015, 286/2014, 69/2013 e 313/2011.
Sulla legittimazione della Presidenza della Repubblica ad essere parte del conflitto fra poteri dello Stato, v., la citata ordinanza n. 198/2005.