Processo penale - Contestazione in dibattimento da parte del pubblico ministero di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (c.d. contestazione "tardiva") - Facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Irragionevole discriminazione correlata alla maggiore o minore esattezza e completezza dell'apprezzamento da parte del pubblico ministero dei risultati delle indagini preliminari - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento", ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod.proc.pen. nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Infatti, il mancato riconoscimento all'imputato del diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche in caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante cagiona una violazione del diritto di difesa in ragione dell'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Sussiste, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento" ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso, quali ipotesi in cui è ammessa la possibilità di accedere a riti alternativi.
Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione "tardiva", v. la citata sentenza n. 265/1994.
Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione alla contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, v. la citata sentenza n. 184/2014.
Sulla possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del fatto concorrente, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009.