Sentenza 140/2015 (ECLI:IT:COST:2015:140)
Massima numero 38468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 09/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38469  38470  38471  38472


Titolo
Beni culturali - Commercio - Esercizio del commercio in aree di valore culturale - Attribuzione alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze del potere di adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e valorizzazione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Censure riferite a parametri che non attengono al riparto delle competenze legislative - Difetto di motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi paventati sul riparto di competenze medesimo - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (introdotto dall'art. 1, comma primo, della legge di conversione 7 gennaio 2013, n. 112), impugnato dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma, modificando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegna alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze il potere, sentiti gli enti locali, di adottare specifiche determinazioni volte a vietare gli usi di attività ambulanti e di posteggio ritenuti non compatibili con la tutela e la valorizzazione delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Essa tuttavia non può essere scrutinata sulla base dei parametri invocati dalla ricorrente in quanto, nei giudizi in via principale, le Regioni possono censurare le leggi statali esclusivamente laddove si dolgano della violazione dei parametri che individuano le loro competenze legislative, potendo dunque invocarne altri solo laddove la loro violazione determini una ridondanza afferente al suddetto riparto di competenze. Sul punto, la ricorrente non ha adeguatamente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza degli evocati parametri, né ha compiutamente indicato le attribuzioni considerate lese e le ragioni dell'asserita violazione.

Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015.

Sulla possibilità, nei giudizi in via di azione, di invocare da parte delle Regioni parametri diversi da quelli che afferiscono al riparto di competenze solo se la violazione di questi comporta una lesione delle loro attribuzioni legislative, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 36/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  08/08/2013  n. 91  art. 4  co. 

legge  07/10/2013  n. 112  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte