Sentenza 140/2015 (ECLI:IT:COST:2015:140)
Massima numero 38469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 09/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38468  38470  38471  38472


Titolo
Beni culturali - Commercio - Esercizio del commercio in aree di valore culturale - Conferimento ai competenti uffici ministeriali ed ai Comuni di un potere di riesame e di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico ai fini dell'esercizio di attività commerciali e artigianali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Censure riferite a parametri che non attengono al riparto delle competenze legislative - Difetto di motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi paventati sul riparto di competenze medesimo - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito dalla legge 29 luglio 2014 n.106), impugnato dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma, riformulando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegna ai competenti uffici territoriali del Ministero il potere, d'intesa con i Comuni, di riesaminare le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico, potendo revocare, anche in deroga alle norme vigenti, quelle non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, stabilendo altresì, in tal caso, i criteri per la determinazione dell'eventuale indennizzo. Essa non può essere scrutinata sulla base dei parametri invocati in quanto, nei giudizi in via principale, le Regioni possono censurare le leggi statali esclusivamente laddove si dolgano della violazione dei parametri che individuano le loro competenze legislative, potendo dunque invocarne altri solo laddove la loro violazione determini una ridondanza afferente al suddetto riparto di competenze. Sul punto la ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione.

Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015.

Sulla possibilità, nei giudizi in via di azione, di invocare da parte delle Regioni parametri diversi da quelli che afferiscono al riparto di competenze solo se la violazione di questi comporta una lesione delle loro attribuzioni legislative v., ex plurimis le citate sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 36/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2014  n. 83  art. 4  co. 1

legge  29/07/2014  n. 106  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte