Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Finalità - Confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni - Posizione sia autonoma che strumentale dei principi della materia rispetto a quello dell'equilibrio di bilancio - Applicazione anche ai sistemi contabili regionali. (Classif. 216003).
La materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi, quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie nonché la prevenzione di irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci.
I precetti dettati dal legislatore statale nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. si collocano contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell’equilibrio del bilancio ex art. 81 Cost. (Precedente: S. 6/2017 – mass. 39429).
I principi dettati nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici si applicano anche al sistema contabile regionale e si configurano come limitazioni necessarie, idonee a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti; l’autonomia delle regioni in questo ambito normativo trova, pertanto, il suo limite nelle disposizioni poste dallo Stato per la salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all’art. 81 Cost., nonché i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97, primo e secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 184/2016 – mass. 38970; S. 279/2006).