Beni culturali - Commercio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Disciplina del commercio in aree di valore culturale - Previsto conferimento ai competenti uffici ministeriali ed ai Comuni di un potere di riesame e di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico ai fini dell'esercizio di attività commerciali e artigianali - Incidenza su materie di competenza regionale, concorrente o residuale - Assenza di intesa tra Stato e Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nel procedimento - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
È costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., l'art. 4 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. La disposizione impugnata, che modifica l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegnando ai competenti uffici territoriali del Ministero il potere, d'intesa con i Comuni, di riesaminare le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico, potendo revocare, anche in deroga alle norme vigenti, quelle non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, stabilendo altresì, in tal caso, i criteri per la determinazione dell'eventuale indennizzo. Tale patrimonio, costituendo un bene intrinsecamente comune e refrattario ad arbitrarie frantumazioni, è affidato alla cura della Repubblica nelle sue varie articolazioni, dovendosi pertanto individuare una ideale contiguità tra le funzioni di tutela (intesa come l'individuazione, la protezione e la conservazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale), affidate alla competenza esclusiva dello Stato, e quelle di valorizzazione (intesa come la migliore conoscenza, fruizione e utilizzo dei medesimi), assegnate invece alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Come nel caso in esame tale contiguità può determinare, nella naturale dinamica della produzione legislativa, una situazione di concorrenza di competenze, causata dalla circostanza che la norma statale di tutela detta una disciplina incidente direttamente e non in via riflessa sull'ambito ella valorizzazione. Non potendosi ravvisare in queste occasioni una materia (e una competenza) prevalente sulle altre, e non essendo applicabile il criterio della prevalenza, si impone quello della leale collaborazione tra Stato e sistema delle autonomie, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.
(Sono invece da considerarsi assorbite le ulteriori censure avanzate, riferite alla violazione degli artt.117, primo, terzo e quarto comma, 118, nonché 118, terzo comma, Cost.)
Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015.
Sui criteri per l'individuazione della materia disciplinata dalla norma censurata, che attengono all'oggetto, alla disciplina e alla ratio, e non invece agli aspetti marginali e riflessi v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 167/2014 e 119/2014.
Sulla tutela dei beni culturali come materia-attività, in cui prevale il criterio teleologico per l'individuazione della competenza, v. le citate sentenze nn. 232/2005 e 26/2004.
Sulla improponibile frammentarietà della tutela del patrimonio culturale, da affidare alle cure della Repubblica, pur potendo distinguere tra attività di tutela e attività di valorizzazione dei beni costituenti tale patrimonio, v. le citate sentenze nn. 26/2014, 9/2004 e 194/2013.
Sulle competenze regionali in materia di commercio e artigianato, nonché sulla competenza regionale per la valorizzazione delle città d'arte a forte vocazione turistica, v. le citate sentenze nn. 49/2014, 251/2013 e 247/2010.
Sui casi di una concorrenza di competenze, senza che sia individuabile come prevalente quella statale o regionale, v. le sentenze nn. 237/2009 e 219/2005. Sulla necessità, in tali casi, di applicare il principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza nn. 44/2014.
Sulla necessità di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, che salvaguardino le peculiarità locali delle Regioni, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 232/2005 e 9/2004.