Enti pubblici - Turismo - Trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico - Disciplina per l'adozione e l'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT, nonché individuazione di alcuni contenuti dello statuto medesimo - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione del principio di leale collaborazione per l'assenza di intesa con le Regioni e le Province autonome - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di turismo - Insussistenza - Disciplina ascrivibile alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali", di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Campania in riferimento all'art.16, quinto e sesto comma, del d.l. 31 maggio 2014, n.83 (convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106) impugnato, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., che trasforma l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in ente pubblico economico e regolamenta tempi e modi di approvazione del nuovo statuto e la nomina del presidente, nonché rinvia allo statuto dell'ente per l'individuazione delle sue finalità e la sua organizzazione interna. La norma infatti interviene a disciplinare un ente che, con una prima riforma (legge n. 292 del 1990), aveva già ricevuto personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria e, con una seconda riforma (d.l. n. 35 del 2005) era stato trasformato in agenzia, con conseguente autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione; entrambi i citati provvedimenti ne avevano inoltre chiarito la natura di ente nazionale. Se, dunque, l'intervento statale si giustifica per l'esigenza di valorizzare l'offerta turistica italiana, che può avvenire più efficacemente se promossa a livello nazionale, ne consegue che la normativa che opera una riorganizzazione dell'ENIT è da ascrivere alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, di competenza esclusiva statale secondo l'art.117, secondo coma, lett. g), Cost. Le presunte censure risultano inoltre infondate anche in considerazione delle forme di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai meccanismi decisionali dell'ente previste dalle altre disposizioni dell'art.16.
Sulla giustificazione dell'intervento del legislatore statale in materia di turismo, per valorizzare adeguatamente l'offerta turistica nazionale, v. le citate sentenze nn. 88/2007 e 214/2006.
Sull'effetto degli interventi normativi relativi all'organizzazione, la personalità e la struttura dell'Ente, da cui si ricava la sua natura di carattere nazionale, v., con riferimento a situazioni analoghe, la citata sentenza n. 153/2011.