Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica - Disposizioni volte alla riduzione di specifiche spese delle Regioni speciali e degli enti locali situati nel loro territorio, con obbligo di versare le relative somme ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia - Lamentata disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 554 dell'art. 1 della legge censurata - Asserita violazione della speciale autonomia finanziaria - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa - Asserita violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa circa l'applicabilità della clausola di salvaguardia - Possibilità che il legislatore statale, al fine di orientare qualitativamente la riduzione delle spese, rivolga alle autonomie speciali prescrizioni puntuali configurate come oneri, la cui osservanza evita la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in riferimento a numerosi parametri costituzionali - dell'art. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che disciplinano il concorso delle Autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica, prevedendo la riduzione di specifiche spese delle Regioni speciali e degli enti locali situati nel loro territorio, con l'obbligo di versare le relative somme ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni statali impugnate manifestano la necessità, in un momento difficile per la finanza pubblica, di rivolgere l'attenzione, oltre che alla quantità, alla qualità della spesa; e non vi è motivo che solo i cittadini delle Regioni a statuto speciale si sottraggano ad una responsabilità che incombe su tutti gli italiani, nel rispetto delle previste garanzie e forme costituzionali. Del resto, una simile pretesa non può trovare giustificazione nella clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 554 - ai sensi della quale "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione" - la cui formulazione letterale induce, anzi, alla conclusione opposta, e quindi ad un vincolo di adeguare la disciplina regionale della materia a quella nazionale. La clausola di salvaguardia, infatti, costituisce una garanzia del rispetto del sistema delle fonti e, in particolare, del potere legislativo delle Regioni a statuto speciale. Essa è espressione di un principio fondante del rapporto Stato-Regioni a statuto speciale, alla cui stregua è da escludere in capo alle stesse la doverosità di norme puntuali come quelle in esame. Questo, tuttavia, non vuol dire che non sia configurabile un vincolo comportamentale in capo alle stesse, di cui è garante lo Stato, cui spetta dare l'avvio alle procedure di attuazione alle quali le Regioni non possono sottrarsi e al cui mancato raggiungimento può far seguito la sanzione della perdita dei trasferimenti erariali, contemplata dal comma 145.
- Sull'applicazione della clausola di salvaguardia a favore degli enti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 178/2012 e 145/2008.
- Sul concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica, v. la sentenza n. 23/2014.