Sentenza 142/2015 (ECLI:IT:COST:2015:142)
Massima numero 38474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  27/05/2015;  Decisione del  27/05/2015
Deposito del 09/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Servizio idrico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che "la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia" - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina espressione della competenza primaria della Regione Valle d'Aosta in materia di organizzazione del servizio idrico - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 2014, n. 5, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 5 della legge regionale n. 27 del 1999, prevede che la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei vigenti principi europei e statali. Benché, nei rapporti tra Stato e Regioni ordinarie, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato sia stata ascritta agli ambiti materiali, di competenza legislativa statale esclusiva, della tutela della concorrenza e dell'ambiente, la verifica complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione rivela che la Valle d'Aosta ha una competenza primaria in materia di organizzazione del suddetto servizio, comprensiva della sua organizzazione e programmazione e dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo. Tale competenza, in quanto spettante alla Regione in base alla normativa statutaria e di attuazione preesistente alla riforma del Titolo V della Costituzione, non è stata sostituita da quella esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente, considerato che la riforma stessa, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia già riconosciuta alle Regioni o Province ad autonomia speciale. Inoltre, non sussiste l'asserita violazione del limite statutario alle competenze regionali anche primarie, costituito dal rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel cui novero andrebbero ricondotte le disposizioni che riservano all'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario. Infatti, la norma impugnata si limita a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria deve essere esercitata dalla Giunta nel rispetto dei vigenti principi europei e statali. L'organo regionale è dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali.

Per l'inammissibilità di questioni promosse dallo Stato avverso norme di enti ad autonomia speciale, ove manchi nel ricorso una valutazione sul rapporto tra i parametri desumibili, rispettivamente, dallo statuto speciale e dalla Costituzione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 38/2007, 202/2005, 65/2005, 8/2004 e 213/2003.

Sul contenuto del ricorso introduttivo del giudizio in via principale e sull'onere motivazionale, particolarmente pregnante, che grava, a pena di inammissibilità, sull'ente ricorrente, v. le citate sentenze nn. 315/2009, 322/2008, 38/2007, 233/2006, 139/2006 e 450/2005.

Per l'insegnamento, riferito dalla giurisprudenza costituzionale al riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni ordinarie, secondo cui la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alle materie, di competenza legislativa statale esclusiva, della tutela della concorrenza e dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 67/2013, 29/2010 e 246/2009.

Nel senso che la normativa di attuazione dello statuto possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 51/2006.

Per il rigetto di una questione avente ad oggetto analoga normativa posta dalla Provincia autonoma di Trento, v. la citata sentenza n. 233/2013.

Per l'affermazione che, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non restringe la sfera di autonomia già spettante alle Regioni o Province ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 357/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  30/06/2014  n. 5  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 89  art.