Sentenza 143/2015 (ECLI:IT:COST:2015:143)
Massima numero 38475
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 09/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38476


Titolo
Corte dei conti - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, con cui si è indirizzato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali in relazione all'esercizio 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria - Deliberazioni già annullate al momento della proposizione del ricorso per effetto della sentenza n. 130 del 2014 - Difetto di interesse ad agire della Regione ricorrente - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato, in relazione alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, con le quali si è indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali in relazione all'esercizio 2012. Le deliberazioni citate, infatti, al momento della proposizione del ricorso, erano già state annullate dalla sentenza n. 130 del 2014 della Corte costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

 05/04/2013  n. 12  art.   co. 

 05/07/2013  n. 15  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

legge regionale Liguria  16/02/1987  n. 3  art.   

legge regionale Liguria  19/12/1990  n. 38  art.   

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 9  

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 10  

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 11  

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 12  

legge  07/12/2012  n. 213  art.