Sentenza 143/2015 (ECLI:IT:COST:2015:143)
Massima numero 38476
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 09/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38475


Titolo
Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con cui si è esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali in relazione all'esercizio 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria - Controllo effettuato in assenza dei criteri previsti nelle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepite con d.P.C.M. 21 dicembre 2012 entrato in vigore il 17 febbraio dell'anno seguente - Esercizio di un potere, in relazione al 2012, carente dei necessari presupposti stabiliti dalla legge - Dichiarazione che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione impugnata - Annullamento della deliberazione - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

Non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, esercitare il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012 e, di conseguenza, è annullata la relativa deliberazione 8 aprile 2014, n. 21. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, infatti, il rendiconto è strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il successivo comma 11 attribuisce alla sezione regionale della Corte dei conti il compito di verificare la conformità dei rendiconti ai criteri individuati dalle citate linee guida. Poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha recepito la deliberazione della Conferenza permanente, è stato adottato il 21 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 17 febbraio 2013, deve essere escluso il potere della Corte dei conti di controllare i rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2012.
(Restano assorbite le ulteriori censure).

Per analoga soluzione, su ricorsi sollevati dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, v. la citata sentenza n. 130/2014.



Atti oggetto del giudizio

 08/04/2014  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 9  

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 10  

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 11  

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1    co. 12  

legge  07/12/2012  n. 213  art.   

legge regionale Liguria  16/02/1987  n. 3  art.   

legge regionale Liguria  19/12/1990  n. 38  art.