Intervento in giudizio - Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto l'immunità di parlamentari per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Intervento spiegato dal soggetto, parte del giudizio a quo, inciso dalle dichiarazioni del parlamentare - Ammissibilità.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera di insindacabilità del 20 dicembre 2012 delle opinioni espresse da un proprio componente, convenuto in giudizio civile di danno, è ammissibile l'intervento del soggetto, parte del giudizio a quo, inciso dalle dichiarazioni del parlamentare. Infatti, la preclusione all'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi non opera quando, come nel caso di specie, l'oggetto del giudizio consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di colui che pretende di essere stato leso dalla condotta in relazione alla quale si controverte nel giudizio costituzionale, se sia o meno coperta dalle immunità previste dalla Costituzione.
Sul principio secondo cui il potere di intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione non può essere precluso quando l'esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 222/2014 e 221/2014