Sentenza 145/2015 (ECLI:IT:COST:2015:145)
Massima numero 38479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/06/2015;  Decisione del  10/06/2015
Deposito del 09/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico - Disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge - Asserita carenza del nesso di interrelazione tra il provvedimento d'urgenza e la legge di conversione - Insussistenza - Fattispecie connotata da specifica correlazione oggettiva - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 - impugnato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui ha ridisegnato il regime fiscale speciale antecedentemente previsto per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. Nella fattispecie, infatti, non si verte in un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione fra le disposizioni aggiunte e quelle originarie contenute nel decreto-legge. Anzitutto, le norme censurate rientrano tutte nella materia tributaria, richiamata nella premessa del d.l. impugnato, che dunque costituisce un punto di correlazione tra la disciplina introdotta in sede di conversione e quella dell'originario decreto. In secondo luogo, il nomen iuris della novella in esame appare del tutto assimilabile a quello della legge n. 413 del 1991, che prevedeva il precedente regime fiscale. Inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il contenuto del decreto-legge «deve essere [...] corrispondente al titolo», si deve ritenere che, abrogando e sostituendo il regime precedente, le norme censurate abbiano trovato nel contesto normativo in cui sono state inserite una sede idonea, in tal modo identificandosi un ulteriore profilo di omogeneità oggettiva. Infine, nel decreto-legge sono rinvenibili altre norme che riguardano la fiscalità immobiliare, quali, in particolare, quelle espresse dall'art. 8, comma 16, lettere e), f) e g), in tema di immobili situati all'estero. La procedura parlamentare seguita non comporta l'illegittimità delle disposizioni impugnate in ragione della specificata correlazione oggettiva.

Per l'affermazione che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa «in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, v. le citate sentenze n. 32/2014 e n. 22/2012.

Per l'affermazione che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione», v. la citata sentenza n. 251/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 4  co. 5

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 4  co. 5

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 4  co. 5

legge  26/04/2012  n. 44  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte