Sentenza 146/2015 (ECLI:IT:COST:2015:146)
Massima numero 38480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/06/2015;  Decisione del  24/06/2015
Deposito del 09/07/2015; Pubblicazione in G. U. 15/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Successione ereditaria - Azione di petizione di eredità - Esperibilità da parte dei parenti naturali anche in ordine a successioni apertesi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012, che ha disposto la completa parificazione dei figli naturali ai figli legittimi - Asserito eccesso di delega - Asserita irragionevolezza della deroga apportata al divieto di retroattività della legge - Insussistenza - Disciplina che rappresenta un coerente sviluppo e completamento dei contenuti di indirizzo della delega - Normativa che realizza la tutela di un valore di rilievo costituzionale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., in quanto prevede, con specifico riferimento all'azione di petizione di eredità, che gli effetti successori della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 cod. civ., siano riferibili anche a successioni apertesi anteriormente alla data del 1° gennaio 2013 ed oggetto di giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. L'applicabilità retroattiva, ai giudizi pendenti, del novellato art. 74 cod. civ. riflette, infatti, una scelta del legislatore delegato compatibile con la ratio della delega e in linea con i criteri direttivi della stessa. Inoltre, la normativa censurata rinviene la giustificazione della sua retroattività nella salvaguardia di un valore di rilievo costituzionale - quello della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all'interno del matrimonio − specificamente riconducibile all'art. 30, primo comma, Cost.: un valore coerente anche al bene della «vita familiare», di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel senso della sua tutelabilità anche con riguardo alla famiglia costruita fuori dal matrimonio.

- Sui rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 229/2014, 98/2008, 163/2000.

- Per l'affermazione che al legislatore non è precluso emanare norme retroattive in materia civile, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, v. le citate sentenze nn. 156/2014, 264/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/12/2013  n. 154  art. 104  co. 2

decreto legislativo  28/12/2013  n. 154  art. 104  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte