Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Principio di continuità tra gli esercizi finanziari - Applicazione all'intera legge di approvazione del rendiconto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise che approva il rendiconto regionale per il 2021 presentando un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare correttamente il disavanzo). (Classif. 036005).
L’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari – che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale – coinvolge la legge di approvazione del rendiconto nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura. (Precedenti: S. 268/2022 – mass. 45259; S. 49/2018 – mass. 39976).
(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., la legge reg. Molise n. 27 del 2022, che approva il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021. La legge regionale impugnata dal Governo presenta un risultato di amministrazione inferiore a quello effettivo in ragione della mancata adozione, in sede di assestamento del bilancio, di adeguate misure volte a rappresentare in maniera corretta il disavanzo da ripianare. Le irregolarità accertate con la sentenza n. 39 del 2024 – ovvero la grave sottostima del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 che ha condizionato la gestione finanziaria per l’intero esercizio successivo comportando l’indebito ampliamento della spesa – si riflettono sulla legge regionale in esame che viola, pertanto, la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici». La Regione non ha assestato correttamente il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 né per quanto riguarda l’esatta quantificazione del disavanzo complessivo, né per quanto riguarda la quota annuale da ripianare; la mancata applicazione dell’esatto ammontare della quota di recupero del disavanzo comporta pertanto una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l’equilibrio del bilancio 2021 e di quelli successivi; la corretta contabilizzazione e il recupero del disavanzo avrebbero infatti richiesto l’adozione di idonee forme di copertura e di una revisione complessiva dei saldi di bilancio. Né la legge reg. Molise n. 4 del 2023, che ha successivamente rettificato le risultanze contabili relative al rendiconto generale 2021, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge regionale impugnata è rimasta in vigore per un tempo sufficiente a produrre effetti sull’intero ciclo di bilancio). (Precedenti: S. 268/2022 – mass. 45257).