Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Remunerazione del servizio - Previsione di un aggio percentuale pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, con inclusione nella base di calcolo dello stesso anche degli interessi - Carente descrizione delle fattispecie a quibus - Difetto di motivazione in punto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione delle fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui addebita l'aggio per la remunerazione del servizio di riscossione delle imposte nella misura fissa del 9 per cento e include nella base di calcolo dello stesso anche gli interessi dovuti all'ente impositore titolare del credito di imposta. I rimettenti omettono di indicare una serie di elementi - tra i quali, in particolare, la data di iscrizione a ruolo degli importi dovuti - necessari per individuare, in considerazione degli interventi normativi subiti dalla norma censurata, la versione applicabile ratione temporis ai giudizi a quibus. Quanto alla denunciata sproporzione della somma dovuta dal debitore rispetto al costo del servizio di riscossione, non viene fornita alcuna motivazione sulla ricorrenza di tale eventualità nel caso concreto.
Nel senso che l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che determina l'inammissibilità della questione, v., tra le tante, le citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 249/2012 e 93/2012.
Nel senso che la carente motivazione sulla rilevanza e l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta, impedendo alla Corte di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio, determinano l'inammissibilità della questione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 360/2010; ordinanze nn. 101/2011, 363/2010, 338/2010.