Telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 600.000 - Previsione per i soggetti che non provvedano, nei termini e con le modalità prescritte, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dal Ministero o dall'Autorità, della comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 1.150.000 - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Petitum privo dei necessari requisiti di chiarezza e univocità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e non univocità del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dal d.l. n. 262 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritte, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dal Ministero o dall'Autorità, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 1.150.000. Innanzitutto, il rimettente non precisa, né per quale specifica condotta sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel giudizio a quo, né quale sanzione sia stata concretamente applicata, né quali siano l'attività esercitata dal ricorrente e le dimensioni della sua impresa rendendo impossibile verificare se la norma denunciata, nel testo attualmente in vigore, debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio e se le ragioni esposte a sostegno del dubbio di costituzionalità abbiano una qualche attinenza con il caso concreto. Inoltre, la carente descrizione della fattispecie non fa comprendere se il sindacato della Corte debba riguardare l'abnormità della sanzione come limite minimo o l'inadeguatezza della stessa come limite massimo ovvero entrambi questi profili.
Sull'inammissibilità della questione per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile tramite la lettura degli atti di causa in virtù del principio di autosufficienza dell'atto di promovimento, v., ex plurimis, le citate decisioni: sentenze nn. 128/2014, 301/2012 e 338/2011; ordinanze nn. 183/2014, 176/2014, 84/2014, 20/2014, 295/2013, 93/2012 e n. 260/2011.
Sull'inammissibilità di questioni il cui petitum sia oscuro o indeterminato, v., ex plurimis, le citate decisioni: sentenza n. 186/2011, ordinanze nn. 21/2011, 91/2010 e 269/2009.