Sentenza 149/2015 (ECLI:IT:COST:2015:149)
Massima numero 38483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
24/06/2015; Decisione del
24/06/2015
Deposito del 14/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Liguria - Differimento al 31 dicembre 2015 dell'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati - Prosecuzione del trattamento indifferenziato dei rifiuti ben oltre il termine previsto dalla legge statale - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
Rifiuti - Norme della Regione Liguria - Differimento al 31 dicembre 2015 dell'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati - Prosecuzione del trattamento indifferenziato dei rifiuti ben oltre il termine previsto dalla legge statale - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21, che differisce fino al 31 dicembre 2014 e, per i comuni che si dotano di un crono programma di attuazione della gestione differenziata, fino al 31 dicembre 2015, l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati. La norma censurata, introducendo l'art. 24-bis nella legge regionale n. 1 del 2014 in materia di gestione integrata dei rifiuti, consente ai comuni liguri il trattamento indifferenziato ben oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale. L'art. 5, comma 1-bis, del d.l. n. 208 del 2008 infatti ha previsto tale possibilità solo fino al 30 giugno 2009 (termine prorogato rispetto a quelli precedenti del 30 dicembre 2008 e del 31 dicembre 2006, fissati rispettivamente dagli artt. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2003 e 1, comma 184 della legge n. 296 del 2006). La disposizione censurata, dunque, consentendo lo smaltimento dei rifiuti con una modalità deteriore per l'ambiente oltre il limite temporale previsto, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. (Devono ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21, che differisce fino al 31 dicembre 2014 e, per i comuni che si dotano di un crono programma di attuazione della gestione differenziata, fino al 31 dicembre 2015, l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati. La norma censurata, introducendo l'art. 24-bis nella legge regionale n. 1 del 2014 in materia di gestione integrata dei rifiuti, consente ai comuni liguri il trattamento indifferenziato ben oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale. L'art. 5, comma 1-bis, del d.l. n. 208 del 2008 infatti ha previsto tale possibilità solo fino al 30 giugno 2009 (termine prorogato rispetto a quelli precedenti del 30 dicembre 2008 e del 31 dicembre 2006, fissati rispettivamente dagli artt. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2003 e 1, comma 184 della legge n. 296 del 2006). La disposizione censurata, dunque, consentendo lo smaltimento dei rifiuti con una modalità deteriore per l'ambiente oltre il limite temporale previsto, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. (Devono ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.)
Sull'inquadramento della competenza esclusiva statale in materia di gestione dei rifiuti, v. le citate sentenze nn. 285/2013, 244/2011, 249/2009 e 62/2008.
Sulla possibilità per le Regioni di fissare, in materia di tutela dell'ambiente, parametri più elevati di quelli stabiliti dalla legge statale, v. le citate sentenze nn. 285/2013 e 61/2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
05/08/2014
n. 21
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 13/01/2003
n. 36
art. 17
co. 1
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 184
decreto legge 30/12/2008
n. 208
art. 5
co. 1 bis
legge 27/02/2009
n. 13
art.
direttiva CE 26/04/1999
n. 31
art.