Impiego pubblico - Retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica - Disposizione che dichiara l'inapplicabilità ai lavoratori pubblici, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, del diritto ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza delle festività con la domenica, anche con riguardo ai giudizi pendenti - Asserita adozione di norma retroattiva finalizzata a modificare l'esito di un giudizio in favore dello Stato, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Asserita lesione dei principi convenzionali della preminenza del diritto e del processo equo - Insussistenza - Intervento interpretativo del legislatore che ha dato attuazione al principio della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurata in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui dichiara l'inapplicabilità ai lavoratori pubblici, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, del diritto ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza delle festività con la domenica, anche con riguardo ai giudizi pendenti. La disposizione impugnata si pone in armonia con l'obiettivo di riconoscere alla sola fonte contrattuale il compito di definire il trattamento retributivo, eliminando tutte le voci extra ordinem. Essa, infatti, all'indomani della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non ha fatto altro che dare attuazione ad uno dei principi ispiratori dell'intero d.lgs n. 165 del 2001, chiarendo che l'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949 ha carattere imperativo. Ne consegue che la sua portata retroattiva non si rivela né irragionevole, né si pone in contrasto con altri interessi costituzionalmente protetti. Al legislatore, infatti, non è precluso emanare norme retroattive, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU.
- Sull'interpretazione conforme dei giudici, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 113/2011, 93/2010, 311/2009 e 349/2007.
- Sull'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una norma convenzionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 80/2011.
- Sull'inquadramento dei rapporti d'impiego pubblico nella cornice del diritto civile e nella contrattazione collettiva e individuale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 359/1993.
- Sulla distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 313/1996 e 88/1996.
- Sull'attribuzione, da parte del legislatore, dell'intera definizione del trattamento economico alla contrattazione collettiva, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 146/2008.
- Sulla ragionevolezza della portata retroattiva della norma censurata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 257/2011 e 236/2009.
- Sulla possibilità, per il Legislatore, di emanare norme retroattive, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 156/2014, 264/2012, 78/2012 e 15/2012
- Sul divieto, per il legislatore, di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 209/2010.
- Sulla corretta lettura della norma censurata, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 170/2008.