Sentenza 151/2015 (ECLI:IT:COST:2015:151)
Massima numero 38485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 14/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Assistenza - Norme della Provincia di Trento - Concessione di agevolazioni sul canone degli immobili di edilizia residenziale pubblica e contributi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata - Applicazione di un indicatore della situazione economica degli aspiranti diverso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione in ordine ai pertinenti parametri statutari - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lett. b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., in quanto, al fine di concedere agevolazioni sul canone degli immobili di edilizia residenziale pubblica e contributi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata, applicano, come indicatore della situazione economica degli aspiranti, non già l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 1998, bensì l'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) individuato dalla Giunta ai sensi della legge provinciale n. 3 del 1993. Il ricorso, basato sulla sola asserita violazione del citato parametro, non reca alcun riferimento alle competenze legislative primarie attribuite dallo statuto trentino alla Provincia nelle materie "edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico" e "assistenza e beneficenza pubblica", rispetto alle quali è indiscussa l'astratta pertinenza delle censurate disposizioni. Un simile riferimento ed una pur sintetica motivazione sui rapporti tra le predette attribuzioni e la competenza statale esclusiva in ipotesi lesa sarebbero stati necessari ai fini dello scrutinio di ammissibilità poiché l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle autonomie speciali dell'art. 117 Cost. da essa novellato alle parti in cui sono assicurate forme di autonomia più ampie di quelle già riconosciute dagli statuti. Ove venga impugnata in via principale una legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può dunque prescindere dall'indicazione delle competenze statutarie alle quali le norme impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost., né dall'esplicitazione delle ragioni per cui debba prendersi in considerazione la disposizione della Costituzione in luogo del parametro ricavabile dallo statuto. Nella specie, il ricorrente non ha assolto lo specifico onere motivazionale di cui è gravato.

Sullo specifico onere motivazionale gravante sullo Stato, allorché impugni una legge di un soggetto ad autonomia speciale (ovvero proponga nei confronti di quest'ultimo un conflitto di attribuzione), v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 315/2013, 311/2013, 288/2013, 187/2013, 16/2012, 90/2011, 220/2008, 286/2007, 203/2005 e 213/2003; ordinanza n. 358/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  22/04/2014  n. 1  art. 53  co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento  22/04/2014  n. 1  art. 54  co. 5

legge della Provincia autonoma di Trento  22/04/2014  n. 1  art. 54  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte