Appalti pubblici - Programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea - Previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip s.p.a. per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Asserita violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, quale norma di principio posta dallo Stato per razionalizzare e semplificare i processi di acquisto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-bis, del d. l. 24 aprile 2014, n. 66 [convertito, con modificazioni, in l. 23 giugno 2014, n. 89] - impugnato dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 97, 118 e 120 Cost. - secondo cui, con riferimento ai programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale di Consip S.p.a. per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche. La norma censurata è riconducibile alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., quale norma di principio posta dallo Stato che, non incidendo sull'esercizio delle funzioni spettanti alle amministrazioni coinvolte nei programmi di sviluppo cofinanziati dall'Unione europea, non pone problemi di interferenza con gli artt. 97 e 118 Cost., né assume i connotati del potere sostitutivo del Governo. Infatti, la disciplina in esame - che si inserisce in un quadro normativo composito, costituito da regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali e di investimento e dalle disposizioni nazionali di supporto, che prevedono moduli di coordinamento e sostegno - è volta a razionalizzare e semplificare i processi di acquisto, con l'obiettivo di ridurre i tempi e di ottimizzare i costi delle procedure, senza incidere sull'esercizio delle funzioni spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta.
In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 417/2005 e 36/2004.