Sentenza 153/2015 (ECLI:IT:COST:2015:153)
Massima numero 38487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 14/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38488


Titolo
Regione (in genere) - Impiego pubblico - Previsione statale di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo - Obbligo di adeguamento anche per il personale regionale - Ricorso della Regione Campania - Asserita violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Norme espressive di principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123 Cost., in quanto impone alle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale (euro 240.000 lordi). La spesa per il personale costituisce, infatti, un importante aggregato della spesa di parte corrente, sicché disposizioni dirette al suo contenimento, come quella oggetto di scrutinio, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Siffatto coordinamento può realizzarsi anche tramite norme finanziarie che non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento. Inoltre, l'impugnata misura di contenimento finanziario non ricade in una materia di competenza regionale, in quanto il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni.

Sulla limitazione dell'oggetto del giudizio in via principale alle questioni indicate nel ricorso introduttivo e sull'impossibilità per la parte ricorrente di introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per ricorrere in via principale, v. le citate sentenze nn. 108/2012 e 169/2010.

Per la qualificazione della spesa per il personale come un importante aggregato della spesa di parte corrente, v. le citate sentenze nn. 69/2011 e 169/2007.

Per l'affermazione che anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio», v. le citate sentenze nn. 205/2013, 237/2009 e 417/2005.

Sulla configurazione delle norme che pongono limiti a singole voci della spesa relative al personale come principi fondamentali di coordinamento finanziario, v. le citate sentenze nn. 61/2014 e 23/2014.

Per l'affermazione che «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» e che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione », v. la citata sentenza n. 16/2010.

Sulla possibilità del legislatore statale di operare scelte di fondo nell'ambito degli interventi volti all'equilibrio della finanza pubblica complessiva, v. la citata sentenza n. 151/2012.

Per l'insussistenza della violazione dell'autonomia di spesa delle Regioni quando la norma statale sia espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 79/2014, 52/2010, 237/2009, 139/2009 e 36/2004.

Per l'affermazione che la potestà residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa recede a fronte di misure di coordinamento finanziario necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013 e 151/2012.

In tema di prevalenza della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» sulle attribuzioni delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, nonché di coordinamento della finanza pubblica, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 19/2013 e 225/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 1

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 2

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 3

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 4

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte