Regione (in genere) - Impiego pubblico - Previsione statale di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo - Obbligo di adeguamento, nel termine previsto dal legislatore statale, anche per il personale regionale - Sanzione del taglio dei trasferimenti di risorse statali - Ricorso della Regione Campania - Censure riferite a parametri che non attengono al riparto delle competenze legislative, prive di motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi paventati sul riparto medesimo - Evocazione di parametri genericamente motivata - Erronea interpretazione della norma impugnata che si risolve nel mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera ad impugnare - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in quanto sanziona con il taglio di trasferimenti di risorse statali il mancato adempimento nei termini di legge dell'obbligo a carico delle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale (euro 240.000 lordi). La ricorrente, infatti, pur invocando la violazione di un parametro non attinente al riparto delle competenze legislative (art. 97 Cost.), non ha spiegato in quali termini tale vizio ridondi sul riparto medesimo. Sotto altro profilo, viene evocata in modo cumulativo, generico e indistinto una pluralità di norme costituzionali, senza che vengano specificate le ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con ciascuno dei parametri. Inoltre, l'erronea interpretazione della norma impugnata da parte della Regione - secondo cui l'adeguamento dell'ordinamento regionale sarebbe dovuto avvenire entro il termine irragionevole di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, anziché dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014 - si risolve nel mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione. Infine, non vi è corrispondenza tra il ricorso promosso dal Presidente della Regione e la deliberazione della Giunta, dal momento che in quest'ultima non viene espressa alcuna volontà di impugnare la norma censurata in relazione alla sanzione del taglio dei trasferimenti statali.
Sulla possibilità delle Regioni di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, v. le citate sentenze nn. 229/2013 e 236/2013.
Per l'affermazione che il ricorso in via principale non possa limitarsi ad indicare «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», v. la citata sentenza n. 450/2005.
Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga, per superare lo scrutinio di ammissibilità, un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della declaratoria di incostituzionalità, v. le citate sentenze nn. 315/2009, 322/2008, 38/2007 e 233/2006.
Per il profilarsi dell'esigenza di motivazione «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali», v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.
Per l'affermazione che «di una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione», v. le citate sentenze nn. 46/2013, 77/2007 e le ordinanze nn. 102/2012, 212/2011, 103/2011, 101/2011, 110/2010, 192/2010, 322/2010, 257/2009, 363/2008.
Sulla possibilità, in caso di omessa indicazione dei parametri di costituzionalità, di individuare comunque un motivo idoneo a configurare un contrasto con norme costituzionali, v. le citate sentenze nn. 352/1996, 305/1994 e 115/1993.
Sulla necessità che il ricorso del Presidente della Regione denunci gli stessi vizi prefigurati nella delibera della Giunta che autorizza la presentazione dell'impugnazione in via principale, v. la citata sentenza n. 180/1980.