Sentenza 59/2024 (ECLI:IT:COST:2024:59)
Massima numero 46060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  22/02/2024;  Decisione del  22/02/2024
Deposito del 18/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46061


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Norme della Regione Calabria - Società a partecipazione regionale - Individuazione, quali agenti contabili, dei soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali - Conseguente loro responsabilità della corretta gestione societaria e soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti, benché non abbiano effettivo maneggio delle partecipazioni sociali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione contabile - Illegittimità costituzionale - Auspicio per un intervento del legislatore. (Classif. 219001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, che qualifica come agenti contabili – e come tali assoggettati al giudizio di conto – i soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società partecipate dalla Regione Calabria, in tal modo individuando come agenti contabili soggetti che non avrebbero il “maneggio” delle partecipazioni sociali, perché senza l’effettiva possibilità di esercitare i diritti del socio. La disposizione regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale, che può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali». In assenza di una disciplina statale organica e tenuto conto che il giudizio di conto è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è espresso l’auspicio che il legislatore statale intervenga nella materia prendendo in adeguata considerazione l’evoluzione della figura e del ruolo dell’agente contabile con particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici. (Precedenti: S. 160/2022 - mass. 44852; S. 285/2019 - mass. 40962; S. 8/2017 - mass. 39355).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  05/10/2007  n. 22  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte