Esecuzione forzata - In genere - Misure di coercizione indiretta - Potere del giudice dell'esecuzione di determinarne, su istanza di parte o d'ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e eguaglianza, della libertà negoziale, garantita pure in via convenzionale, nonché del principio, anche europeo, di effettività della tutela giurisdizionale - Insussistenza, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina censurata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 097001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brindisi, sez. civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 6 e 13 CEDU, dell’art. 614-bis cod. proc. civ. che, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022, disciplina le misure di coercizione indirette a carattere pecuniario (astreinte) senza prevedere il potere del giudice dell’esecuzione di determinarne, su istanza di parte o d’ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dovendosi, in effetti, ritenere che la previsione di un termine finale, o di un limite quantitativo massimo, sia consustanziale alle misure in esame, tese a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ciò condannato, prospettandogli una diminuzione patrimoniale per il mancato o ritardato adempimento. La loro funzione compulsoria e, solo eventualmente, sanzionatoria, infatti, mal si concilia con il carattere della perpetuità non potendosi tollerare che il vincolo in esame perduri sine die nonostante la sua sopravvenuta inidoneità a realizzare la finalità per cui era stato imposto. È così possibile ricavare dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare i denunciati vulnera costituzionali, ritenendo che nei casi in cui la misura coercitiva indiretta sia stata stabilita senza l’indicazione della durata o di un limite quantitativo, ma il perdurare dell’inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione (preventiva o successiva) all’esecuzione – pur non potendo modificare il contenuto intrinseco del provvedimento coercitivo – può constatare che l’efficacia persuasiva della misura è venuta meno e, sulla base del limite temporale di efficacia così individuato, quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente. La disciplina censurata, così interpretata, soddisfa l’esigenza di delimitare l’efficacia della misura coercitiva emessa senza un termine finale entro i margini temporali (o quantitativi) necessari alla realizzazione della sua funzione tipica, scongiurando il rischio che si trasformi in uno strumento di ingiustificato arricchimento per il creditore e di sacrificio sproporzionato per il debitore; tale ricostruzione nemmeno esorbita dai limiti dei poteri cognitori del giudice che caratterizzano l’opposizione, dal momento che la verifica del perdurare della funzione compulsoria della misura coercitiva azionata non attinge il contenuto decisorio del provvedimento ma ricade nell’accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.