Imposte e tasse - Regioni a statuto speciale - Federalismo fiscale - Compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio, specificamente in materia di Imposta municipale propria (IMU) e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Lamentata sottrazione di una parte delle competenze tributarie spettanti per statuto alle ricorrenti senza correlate misure riequilibratrici - Riconoscimento del mancato percorso normativo previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Impossibilità che la Corte eserciti un ruolo di supplenza nei confronti del legislatore, in assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e funzioni effettivamente esercitate ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla riforma fiscale - Riconoscimento che il procedimento unilaterale adottato dallo Stato non è rispettoso del principio di leale collaborazione e affermazione della necessità di un consapevole contraddittorio tra Stato e autonomie - Inammissibilità delle questioni - Monito.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, commi 380, 383, 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, censurati - in relazione a plurime disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti speciali - dalle Regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, nella parte in cui, nel disciplinare l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sottraggono una parte delle competenze tributarie spettanti per Statuto alle Regioni ricorrenti senza correlate misure riequilibratrici. Le norme censurate - che producono un risultato incidente sul nucleo del sistema della fiscalità locale in ragione della sommatoria dei loro effetti e dell'impatto finanziario che realizzano - si discostano effettivamente dai criteri procedimentali e sostanziali per una proporzionata modificazione dell'assetto delle relazioni finanziarie dettati dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dall'art. 14 del d. lgs. n. 23 del 2011, i quali, seppur non aventi rango costituzionale, realizzano un bilanciamento dei principi di tutela dell'autonomia finanziaria degli enti a Statuto speciale e l'equilibrio finanziario. Le questioni proposte sono tuttavia inammissibili, perché le disposizioni finanziarie contenute negli Statuti speciali non specificano criteri utili per una pronuncia a rime obbligate; il controllo di costituzionalità potrebbe pertanto riguardare esclusivamente il procedimento legislativo seguito ma non le modalità con cui sarebbe stato necessario bilanciare i dialettici interessi coinvolti nella materia in esame. La Corte non può svolgere un ruolo di supplenza nei confronti del legislatore, in assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e funzioni effettivamente esercitate e il raggiungimento degli altri obiettivi fissati dalla riforma fiscale, anche per gli effetti che un eventuale intervento caducatorio produrrebbe sulla finanza pubblica allargata. Le scelte del legislatore statale - non rispettose del metodo pattizio sotto il profilo procedurale e sostanziale - hanno prodotto una situazione che può pregiudicare l'assetto economico-finanziario delle autonomie speciali; è pertanto necessario che le parti, e lo Stato in particolare, diano tempestiva soluzione ai menzionati problemi attraverso un comportamento ispirato al principio di leale collaborazione.
In tema di principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nel giudizio in via di azione, v. la citata sentenza n. 77/2015.
In tema di concorso delle autonomie speciali al patto di stabilità, v. la citata sentenza n. 19/2015.
In tema di riserva alla Stato del maggior gettito derivante da episodici interventi normativi operati su tributi erariali oggetto di compartecipazione, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 dispone una riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. la citata sentenza n. 71/2012.
Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 si configura quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede una permanente interlocuzione tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale, v. la citata sentenza n. 201/2010.
Per l'affermazione che gli Statuti non assicurano alle autonomie speciali una garanzia quantitativa di entrate, v. la citata sentenza n. 97/2013.
Per l'affermazione che possono aversi, senza violazione costituzionale, riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 138/1999.
Per l'affermazione che solo il metodo paritetico determina i contenuti storico-concreti dell'autonomia regionale, v. la citata sentenza n. 213/1998.
Per l'affermazione che il legislatore deve provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico, v. le citate sentenze nn. 10/2015, 40/2014, 266/2013, 250/2013, 213/2008, 384/1991 e 1/1996.
In tema di accordi tra lo Stato e le Regioni per quanto concerne le relazioni finanziarie, v. la citata sentenza n. 19/2015.
Per l'affermazione della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario, v. la citata sentenza n. 23/2013.
In tema di ingiustificato sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alle Regioni in materia finanziaria, v. le citate sentenze nn. 39/2013 e 179/2012.