Bilancio e contabilità pubblica - Regioni a statuto speciale - Concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica negli anni dal 2013 al 2016 - Determinazione, attraverso un accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, da definirsi riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 - Previsione di una determinazione unilaterale da applicarsi in caso di mancato accordo - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio consensualistico - Insussistenza - Ammontare determinato secondo modalità che già hanno superato il vaglio della Corte - Legittimità di atti unilaterali che consentano il superamento provvisorio della mancanza di criteri condivisi, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnato - in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost., nonché al principio consensualistico e ad altri parametri statutari - dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevede una procedura per assicurare il concorso finanziario delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 454 - che, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che le Regioni stesse concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 - richiama, invero, disposizioni che hanno già superato il vaglio costituzionale. Quanto al comma 456, che prevede l'unilateralità dell'intervento statale in caso di mancato accordo con le Regioni a statuto speciale, esso è legittimo perché assolve provvisoriamente all'onere di assicurare il raggiungimento, nei termini temporali previsti, degli obiettivi finanziari delle manovre di bilancio in attesa del perfezionarsi dell'intesa.
Sulla riunione dei ricorsi per parziale coincidenza dei parametri e dei motivi, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 82/2015, 77/2015, 144/2014, 44/2014, 28/2014 e 23/2014.
Sulla presenza di clausole di salvaguardia in una previsione legislativa, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 133/2010.
Sul superamento del vaglio costituzionale richiamate dal comma 454 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 19 del 2015.