Bilancio e contabilità pubblica - Autonomie speciali - Patto di stabilità interno per gli enti locali - Modalità attuative da definirsi nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455 e dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 - Previsione che, in caso di mancato accordo, si applichino le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione del principio consensualistico - Asserita violazione dei poteri di coordinamento finanziario sugli enti locali spettanti alla Regione ricorrente in base al Protocollo d'intesa con lo Stato recepito dai commi 154 e 155 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, ritenuta "fonte rinforzata" - Insussistenza - Disposizione espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile, in quanto tale, anche alle autonomie speciali - Erroneità del presupposto interpretativo che attribuisce la qualifica di "fonte rinforzata" ai commi 154 e 155 predetti - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 457, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, promossa - in riferimento all'art. 3 Cost., e ad altri parametri statutari - dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, laddove dispone che, in caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455, si applichino, alle Regioni a statuto speciale, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. La norma di cui al comma 457 costituisce, invero, principio di coordinamento della finanza pubblica, e come tale applicabile anche alle autonomie speciali, in quanto necessario a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione. La competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, altresì, consente allo Stato di imporre alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le Regioni a statuto ordinario, nelle more delle trattative finalizzate al raggiungimento degli accordi che si rendano necessari. Non spetta, inoltre, all'art. 1 della legge n. 220 del 2010, commi 154 e 155, la qualifica di fonte rinforzata, laddove attribuiscono alla Regione speciale poteri di coordinamento finanziario sugli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. Tale qualifica, al contrario, può essere riconosciuta esclusivamente al comma 157 della predetta legge, laddove dispone alcune espresse modifiche allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.
Sul principio di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 77/2015, 39/2014, 236/2013, 219/2013, 30/2012, 229/2011, 120/2008 e 169/2007.
Sul potere dello Stato di imporre alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le Regioni a statuto ordinario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 82/2015, 82/2007 e 353/2004.