Bilancio e contabilità pubblica - Autonomie speciali - Concorso al riequilibrio della finanza pubblica anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria che precisino le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato, da ottenere in modo permanente, o comunque per annualità definite - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e Sicilia - Asserito contrasto con il principio della corrispondenza tra funzioni e risorse - Asserita violazione dell'autonomia statutaria - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione analoga ad altra già scrutinata con la sentenza n. 19 del 2015 - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia in riferimento agli artt. 48 e 65 e 36 e 43 dei rispettivi statuti, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 459, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria. L'impugnato comma 459 ha, invero, un contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 32, comma 16 della legge n. 183/2011 già oggetto di ricorso, da parte della Regione siciliana, sulla base delle medesime motivazioni prospettate, ma rigettato dalla Corte.
Sul rigetto dell'impugnazione dell'art. 32, co. 16, della legge n. 183 del 2011, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 19/2015.