Sentenza 157/2015 (ECLI:IT:COST:2015:157)
Massima numero 38495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/06/2015;  Decisione del  24/06/2015
Deposito del 15/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Equa riparazione - Violazione del termine ragionevole del processo - Obbligo di corresponsione dell'indennizzo nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'anno - Conseguente differimento del pagamento degli indennizzi - Asserita lesione del diritto al ristoro integrale del danno da irragionevole durata del processo - Questione estranea al giudizio a quo , vertente sull'applicabilità della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lettera e), del d.lgs. n. 104 del 2010 - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto prevede che l'erogazione degli indennizzi per irragionevole durata del processo avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'anno, con conseguente differimento del pagamento al momento in cui sia ripristinata tale disponibilità. La questione è ultronea ed eccentrica rispetto all'oggetto del processo a quo, in cui il rimettente è chiamato a decidere se all'Amministrazione, convenuta in ottemperanza per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo, sia stata legittimamente o meno applicata la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 3  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  par. 1