Sentenza 158/2015 (ECLI:IT:COST:2015:158)
Massima numero 38496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  24/06/2015;  Decisione del  24/06/2015
Deposito del 15/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Atto legislativo che non ha la natura di atto dovuto in relazione ad impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali, e che non possiede i requisiti di urgenza e necessità - Violazione dei limiti stabiliti dallo statuto regionale per l'esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura proposta in via subordinata.

Testo

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 123 Cost. in relazione all'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, la legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, recante modifiche alle leggi regionali nn. 23 del 2011 e 143 del 1997. La legge è stata approvata dal Consiglio regionale nel periodo compreso fra la scadenza del suo mandato e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, quando cioè l'organo era in regime di prorogatio. Quest'ultima è un istituto la cui regolamentazione in ambito regionale, comprensiva della fissazione di limiti all'attività degli organi prorogati, è rimessa dall'art. 123 Cost. alla competenza dello statuto, come parte della disciplina della forma di governo regionale. L'art. 86, comma 3, dello statuto abruzzese prevede che, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura (e al di fuori delle ipotesi di scioglimento per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni), le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità. La legge impugnata, che ha modificato precedenti eterogenee normative regionali, non rispetta i limiti statutariamente stabiliti per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio. Essa, infatti, non ha carattere di atto dovuto né offre alcuna giustificazione di tale pretesa natura: la sanatoria di abusi edilizi, la gestione ordinaria del servizio idrico integrato e le misure di sostegno finanziario alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse non costituiscono interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, né a disposizioni costituzionali o legislative statali. Difetta altresì il requisito dell'urgenza e necessità, le quali non sono state espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate, né risultano desumibili dal contenuto della legge o dai lavori preparatori. Invero, l'introduzione di una sanatoria urbanistica, istituto contingente ed eccezionale incidente su valori di rango costituzionale, richiederebbe una delicata ponderazione dei contrapposti interessi, consentita solo ad un'assemblea legislativa nel pieno della sua investitura politica; le norme in tema di servizio idrico integrato attengono ad aspetti strutturali della sua organizzazione e non sono in alcun modo dirette a fronteggiare situazioni di emergenza; e la destinazione di risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle soppresse comunità montane inerisce ad un processo di riordino istituzionale già da tempo avviato e non esibisce i richiesti connotati di urgenza e necessità. Per i suoi contenuti, la legge si presta, invece, a essere complessivamente interpretata come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente.
(Rimane assorbita la censura proposta in via subordinata nei confronti dell'art. 1, comma 1, lett. b, della medesima legge regionale)

Sull'ammissibilità dell'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme più o meno omogenee, purché tutte coinvolte dalle medesime censure, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 64/2015, 44/2015, 181/2014, 68/2010 e 201/2008.

Sull'istituto della prorogatio, v. le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 55/2015, 44/2015, 181/2014, 196/2003 e 208/1992.

Sulla limitazione dei poteri spettanti agli organi in regime di prorogatio e sulla competenza dello statuto a disciplinare in ambito regionale l'istituto in armonia con la Costituzione, v. le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 55/2015, 44/2015, 68/2010, 196/2003, 304/2002 e 468/1991.

Sulla sanatoria urbanistica, istituto a carattere contingente e del tutto eccezionale che, in quanto incidente su valori di rango costituzionale, esige una delicata ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, consentita solo ad un'assemblea legislativa nel pieno della sua investitura politica, v. le citate sentenze nn. 9/2008, 196/2004 e 427/1995.

Sull'obbligo del Consiglio regionale in regime di prorogatio di astenersi da qualsivoglia forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 81/2015, 55/2015 e 68/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  27/03/2014  n. 15  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo    n.   art. 86    co. 3