Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Clausola di salvaguardia a tutela delle autonomie speciali - Ricorso della Regione Sardegna - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione di gran parte delle disposizioni rispetto alle quali la clausola avrebbe dovuto svolgere la sua funzione - intervenuta definizione con altra pronuncia delle questioni riguardanti le residue norme censurate - Difetto di interesse a proseguire il giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile ‒ per difetto di interesse della ricorrente Regione Sardegna a proseguire il giudizio ‒ la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‒ Legge di stabilità 2013), il quale prevede che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». La disposizione censurata, infatti, è carente di qualunque potenzialità lesiva poiché la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione di gran parte delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 rispetto alle quali la clausola di salvaguardia in esame dovrebbe esercitare la propria funzione. Quanto alle residue disposizioni, non fatte oggetto di rinuncia, è intervenuta la sentenza n. 155 del 2015 che ha definito le altre impugnazioni proposte dalla Regione.
In ordine alla rinuncia della Regione Sardegna all'impugnazione delle altre disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 141/2015, 77/2015 e 75/2015; ordinanze nn. 121/2015, 68/2015 e 62/2015.
Sulle residue disposizioni della legge n. 228 del 2012, non oggetto di rinuncia da parte della Regione Sardegna, v. la citata sentenza n. 155/2015.
Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, di questioni promosse "in via cautelativa ed ipotetica" sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, v. le citate sentenze nn. 298/2012, 249/2005, 412/2004 e 228/2003.
Nel senso che le questioni, anche se promosse "in via cautelativa ed ipotetica", devono essere strumentali alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, una volta che se ne lamentino violazioni dirette e immediate, v. la citata ordinanza n. 342/2009.
Sulla carenza di potenzialità lesiva della clausola di salvaguardia, v. la citata sentenza n. 77/2015.