Ordinanza 161/2015 (ECLI:IT:COST:2015:161)
Massima numero 38499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  24/06/2015;  Decisione del  24/06/2015
Deposito del 15/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo tributario - Previsione che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado - Previsione che la sentenza pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego non sia provvisoriamente esecutiva - Incompleta descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Questione prematura sollevata da giudice che non deve fare applicazione delle disposizioni censurate - Questione prospettata al fine di ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, in materia di processo tributario, che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e che tale sentenza, laddove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego, non sia provvisoriamente esecutiva. L'ordinanza di rimessione non illustra, neppure sommariamente, le ragioni della ritenuta fondatezza dei motivi addotti dal ricorrente nel processo principale, nonostante tale valutazione avesse una priorità logica rispetto alla questione di costituzionalità, avente ad oggetto una disposizione (il citato art. 47) che pone, tra le condizioni necessarie per l'esercizio del potere cautelare ivi contemplato, la sussistenza del fumus boni iuris, conseguente ad una delibazione in termini di verosimile fondatezza delle argomentazioni svolte dalla parte. Il difetto di informazioni circa il contenuto dei motivi di impugnazione e di quelli a sostegno dell'istanza cautelare e l'omessa indicazione delle ragioni della loro fondatezza determinano un'incompleta descrizione della fattispecie concreta e viziano la motivazione in ordine al requisito della rilevanza, impedendo di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata. Inoltre, la questione - investendo disposizioni riferite a vicende successive alla decisione che definisce il giudizio di primo grado - appare del tutto astratta ed ipotetica, poiché prematura nella fase processuale in cui è stata sollevata ed in cui il giudice tributario di prime cure è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato; essa, dunque, risulta priva di rilevanza ai fini della decisione che il giudice a quo è chiamato a rendere, sia nel provvedere sull'istanza cautelare, sia nel definire il primo grado di giudizio. Infine, il rimettente, deducendo la praticabilità di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della disciplina in esame, volta ad escludere che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado, prospetta un mero dubbio interpretativo, con ciò sottraendosi al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali e utilizzando in maniera impropria e distorta l'incidente di costituzionalità, al fine di tentare di ottenere un avallo interpretativo.

Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui prospettazione evidenzia un uso improprio e distorto dell'incidente di costituzionalità, siccome rivolto non già alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del thema decidendum del singolo giudizio a quo, quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 96/2014, 322/2013, 126/2012, 26/2012, 139/2011 e 219/2010.

Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta all'incompleta descrizione della fattispecie concreta o alla difettosa motivazione sulla rilevanza, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010.

Per la manifesta inammissibilità di questioni premature, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 176/2011, 363/2010 e 96/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 47  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 68  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte