Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Preclusione per l'indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Carente descrizione della fattispecie concreta - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lett. a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato «l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». Infatti, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si è ormai reso definitivo né potrebbe essere oggetto di un provvedimento di revoca, stante la sua natura giurisdizionale e data l'assenza di variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della relativa deliberazione. Inoltre, l'ordinanza del giudice a quo non contiene notizie sufficienti sulle condizioni reddituali complessive dell'interessato, neppure con riguardo ai redditi aggiuntivi ricavati dal delitto in contestazione, e non consente di apprezzare la rilevanza della sollevata questione.
Sulla impugnabilità del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, v. la citata ordinanza n. 54/2005.
Sulla necessità che la revoca di un provvedimento postuli variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della sua adozione, v., ex multis, l'ordinanza n. 145/2009.
Sulla necessità che le questioni siano, oltre che rilevanti nel giudizio a quo, anche tempestivamente proposte dal rimettente, v. le citate ordinanze nn. 339/2000, 145/1999, 144/1999, 99/1999 e 104/1997.
Sulla manifesta inammissibilità di identica questione per il fatto che il rimettente non aveva fatto riferimento alla sussistenza dei requisiti reddituali previsti per la concessione del beneficio, v. le citate ordinanze nn. 136/2007 e 251/2005.
Sulla inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie concreta, v., ex multis, le citate decisioni: sentenza n. 98/2014; ordinanza n. 147/2014.