Regione siciliana - Disegno di legge - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Sopravvenuto superamento del particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, per effetto della sentenza n. 255 del 2014 - Improcedibilità del ricorso.
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lett. c), 2, punti 1-bis) e 1-ter), e 3 del disegno di legge 12 agosto 2013, n. 51-38-bis - Norme stralciate I stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014.
In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 228/2002, 182/2002 e 65/2002.