Processo penale - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Misure cautelari personali - Tossicodipendenti o alcooldipendenti detenuti che abbiano in corso o intendano sottoporsi a programmi terapeutici - Disposizione degli arresti domiciliari o in struttura privata autorizzata - Prevista inapplicabilità delle misure sostitutive quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Asserita lesione del diritto alla salute - Asserite discriminazione rispetto ai tossicodipendenti imputati di altri reati e parificazione di fattispecie delittuose diverse - Insussistenza - Petitum fondato su premessa logica palesemente inesatta - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del medesimo decreto - «non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». Il petitum del rimettente si fonda su una premessa logica palesemente inesatta. La norma censurata, infatti, non introduce alcuna presunzione, né in ordine alla sussistenza, né in ordine al grado delle esigenze cautelari, potendo il giudice ritenere tali esigenze del tutto insussistenti o suscettibili di essere soddisfatte con misure meno gravose della custodia carceraria, quali gli arresti domiciliari presso una struttura diretta al recupero dei tossicodipendenti. D'altra parte, il giudice a quo si limita a riproporre censure già disattese con la sentenza n. 45 del 2014, dal momento che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 32 Cost. pone a raffronto situazioni eterogenee, quali il diritto alla salute del tossicodipendente rispetto alla condizione della donna incinta o con prole convivente in tenera età, ovvero l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo o il seminfermo di mente; mentre la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. - fondata sulla asserita disparità di trattamento tra tossicodipendenti in ragione del tipo di reato - prende in considerazione fattispecie ugualmente disomogenee, avendo la richiamata sentenza sottolineato la possibilità di stabilire trattamenti differenziati in ragione della gravità dei reati e della pericolosità soggettiva da essi desumibile, a condizione che ciò non comporti un "automatismo sfavorevole". Evenienza, quest'ultima, non ravvisabile nella specie, tenuto conto della eliminazione della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, operata con la sentenza n. 231 del 2011, successivamente recepita dal legislatore attraverso la modifica dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.
Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 45 del 2014.
Sulle esclusioni oggettive dal regime di favore di cui all'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, v. la citata ordinanza n. 339/1995.
Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, v. la citata sentenza n. 231 del 2011.