Regione siciliana - Delibera legislativa - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Sopravvenuto superamento del particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, per effetto della sentenza n. 255 del 2014 - Improcedibilità del ricorso.
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in relazione agli artt. 23, 97 e 117, terzo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 marzo 2014. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014.
In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 123/2015, 111/2015, 105/2015, 228/2002, 182/2002 e 65/2002.