Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata - Deposito degli atti nella cancelleria della Corte - Effettuazione oltre il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione - Improcedibilità del ricorso.
È improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta il 16 ottobre 2013 (doc. IV-quater n. 2) con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., delle dichiarazioni, espresse da un deputato nei confronti dell'ex Sindaco del Comune di Torre del Greco, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Con l'ordinanza n. 150 del 2014, è stata dichiarata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ammissibilità del conflitto, assegnando al Tribunale ricorrente il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione per il deposito degli stessi atti nella cancelleria della Corte costituzionale. Non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio risultando il prescritto deposito effettuato oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, il predetto termine - al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito.
- Sul mancato rispetto del termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria di questa Corte quale causa di impedimento allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, v., ex plurimis, le seguenti decisioni: sentenze nn. 88/2005 e 172/2002; ordinanze nn. 317/2011, 41/2010, 188/2009, 430/2008, 253/2007 e 304/2006.